(*) La proposta di legge n. 1010 prevede la modifica delle norme in materia di segreto di Stato, stabilendo dei limiti temporali alla segretezza sulla documentazione classificata. In particolare, essa propone di limitare a due classi i livelli di segretezza: a) segretissimo, per i documenti e i materiali dalla cui divulgazione possa scaturite un danno di eccezionale gravità, ai sensi dell'art. 12 legge 24 ottobre 1977 n. 801; b) segreto, per i documenti dalla cui rivelazione non autorizzata possa derivare un danno grave, ai sensi della medesima disposizione.
L'apposizione della classifica di segretissimo e di segreto spetta al Presidente del Consiglio, ai Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, di Grazia e Giustizia, della Difesa, dell'Industria e delle Finanze, ai Direttori per l'informazione e la sicurezza. In particolare, il Presidente del Consiglio può autorizzare anche altri soggetti all'apposizione del segreto.
Il progetto di legge prevede, inoltre, un modello di declassificazione automatica che consente all'informazione classificata segretissimo di degradare a segreto, dopo sei anni dalla data della prima classificazione, per essere definitivamente declassificata al termine di dieci anni, sempre dalla data della prima classificazione. Mentre la documentazione classificata segreto è automaticamente declassificata dopo otto anni dalla data di classificazione.
Peraltro, il testo normativo stabilisce che, in relazione a una perdurante necessità di mantenere inalterato l'originale livello di segretezza o la classe di una notizia, sia data alla Autorità originatrice la facoltà di prolungare la durata del segreto, fornendo comunicazione motivata del provvedimento di proroga, sia al Presidente del Consiglio che al Comitato Parlamentare di controllo.
Infine, la proposta legislativa disciplina il diritto di accesso alla documentazione concernente la sicurezza della Repubblica (principio della pubblicità degli atti).
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Deputati VIOLANTE, BONFIETTI BASSANINI, CHIAROMONTE, CORLEONE, MAGRONE, MASELLI, NOVELLI, PERICU, REALE, SODA, VIGNERI, ARLACCHI, BONGIORNO, CESETTI, DI LELLO FINUOLI, FINOCCHIARO FIDELBO, GRASSO, DONATO PACE, PECORARO SCANIO, PORCARI, SARACENI, SCERMINO, SCOZZARI
Modifiche alle norme in materia di segreto di Stato
Presentata il 22 luglio 1994
Onorevoli Colleghi! - L'idea di rendere temporaneo il segreto di Stato - condivisa quasi unanimemente in sede politica e in sede scientifica - è un complemento indefettibile dei rimedi contro un uso distorto del segreto; aumenta e rende più effettive le possibilità di controllo democratico sui servizi segreti; sprona questi ultimi ad un'azione più aderente ai principi posti dall'articolo 97 della Costituzione e quindi più funzionale alla tutela degli interessi protetti dal segreto.
L'idea di temporalizzare il segreto è, d'altra parte, espressione di un principio generale del diritto pubblico proprio degli ordinamenti democratici, dove il "pubblico" è la regola e il "segreto" l'eccezione.
Nello stesso tempo, la limitazione della durata del segreto costituisce un punto di equilibrio tra il segnalato principio di pubblicità (che emerge con sufficiente chiarezza dalla Costituzione) e il rispetto dei valori tutelati dal segreto di Stato (di cui è parimenti indiscutibile il fondamento costituzionale).
Sul piano legislativo questo raccordo può attuarsi soltanto con la formulazione di una norma che stabilisca, come regola generale, l'apposizione di un limite di tempo alla durata della segretezza sulla documentazione imposta ai servizi segreti.
Inoltre, come complemento logico e coerente con la natura dei termini di tale accordo, va previsto che il vincolo di segretezza possa essere prorogato nel tempo, in ragione di una perdurante prevalente esigenza di protezione degli interessi di cui all'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
La temporaneizzazione del segreto di Stato presuppone per necessità:
un sistema di classificazione delle notizie segrete;
la tipizzazione delle autorità di origine o, eventualmente, delegate all'apposizione del segreto;
un sistema di declassificazione che regoli, per livelli di segretezza, la durata del segreto e le autorità competenti, originarie, o eventualmente delegate ad operare la declassificazione;
disposizioni specifiche in ordine alla conservazione della documentazione relativa ai materiali o ai documenti segreti;
un sistema di controlli sulle attività indicate nei punti precedenti;
la previsione di forme specifiche di responsabilità per la violazione colposa o dolosa delle norme disciplinanti il sistema ora delineato.
L'ipotesi di affidare alla legge la disciplina del sistema di classificazione delle informazioni di cui è vietata la libera circolazione, implica l'individuazione delle categorie di interessi tutelabili col segreto e la regolamentazione della procedura di secretazione.
L'esame dei sistemi stranieri più avanzati mostra come l'ordinamento svedese definisca con formule generiche gli interessi alla sicurezza nazionale ed alle relazioni con l'estero, adottando quindi una tecnica di selezione diversa da quella utilizzata per altre categorie di interessi da proteggere col segreto.
Nella legislazione americana, l'individuazione degli interessi relativi al segreto di Stato è demandata all'esecutivo. Nell'executive order, tuttavia, la elencazione - già di per sé non analitica - delle sfere di segretezza (o, più precisamente, dei possibili oggetti del segreto e cioè le informazioni medesime) sfocia nell'estrema genericità di una disposizione, per così dire, di chiusura del sistema. Quest'ultima previsione dilata infatti la protezione del segreto ad ogni altra categoria di informazioni che, attinente alla sicurezza nazionale, richieda di essere tutelata col segreto su determinazione del Presidente o degli agency heads e degli officials ai quali il Presidente abbia delegato il potere classificatorio di origine.
Soltanto nel sistema francese è rintracciabile un'elencazione analitica dei documenti segreti, contenuta in un decreto del Ministro della difesa. In tale provvedimento, tuttavia, la gamma delle informazioni protette è talmente ampia da sortire lo stesso effetto delle generiche previsioni contenute nella legge svedese sui segreti.
Da tali rilievi comparatistici emergono una serie di indicazioni che meritano di essere prese in considerazione al fine di migliorare la normativa in vigore nell'ordinamento italiano.
Innanzi tutto, le diverse esperienze straniere esaminate confermano ancora una volta che il nucleo delle garanzie in materia di segreto di Stato non è costituito dall'elencazione tassativa degli oggetti sui quali può gravare il vincolo di segretezza. Ogni tentativo di analiticità in materia è infatti destinato a risolversi in una pura descrizione esemplificativa.
Il nodo delle garanzie si scioglie invece "nella qualificazione del contenuto della potestà di secretazione nei suoi eventuali vincoli, nei controlli e nella disciplina dei rapporti interorganici in materia".
In questa prospettiva, potrebbe ritenersi sufficiente la definizione di segreto di Stato contenuta nell'articolo 12 della legge in vigore: una definizione che ha riguardo agli interessi tutelati dal segreto e non agli oggetti del medesimo.
Appare peraltro opportuno far seguire tale disposizione da un'altra che elenchi, per grandi categorie, le classi di informazioni nelle quali si specifica il nucleo di interessi protetti. Tale elencazione dovrebbe vanificare l'esistenza di corpi normativi separati dalla legge sul segreto. In particolare, con tale previsione verrebbe meno l'esigenza di mantenere ancora in vita il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, sul segreto militare e l'elenco delle materie ivi contenute ormai superate sotto molteplici profili.
Dovrebbe invece spettare alla direttiva politica di Governo (sotto il controllo del Comitato parlamentare) il compito di specificare quali informazioni concretino ulteriormente le aree di interesse e le categorie di informazioni individuate dal legislatore: ciò che consentirebbe anche un continuo aggiornamento delle priorità funzionali dei nuovi campi di rischio.
Appare, infine, opportuno modificare la nozione di segreto illegale accolta dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Com'è attualmente configurato, il concetto di segreto illegale si limita a cogliere soltanto un aspetto macroscopico del fenomeno. E inoltre esso non è neppure idoneo ad assolvere in modo adeguato alla funzione considerata dal legislatore nel formulare il secondo comma dell'articolo 12. La dizione di tale norma consente infatti le più svariate forme di elusione del divieto. E infatti la disposizione non estende l'ambito del segreto illegale in quanto dà concretezza ai "fatti eversivi dell'ordine costituzionale", vale a dire alle prove e, più in generale, al materiale che, raccolto dai servizi, sia di importanza essenziale per il perseguimento dei fatti medesimi.
D'altra parte, i fatti considerati nell'articolo 12 non possono certo esaurire la funzione di garanzia che svolge in ogni legislazione la previsione del segreto illegale. Sarebbe perciò opportuno rimeditare i confini di tale concetto, per estenderlo almeno alle informazioni concernenti reati commessi con abuso dei poteri inerenti alle funzioni degli appartenenti ai servizi segreti.
Delineata nei suoi confini essenziali l'area entro la quale può legittimamente esplicarsi il potere di secretazione, vanno poste delle norme di disciplina del potere medesimo. Più precisamente, tali disposizioni hanno il compito di regolamentare:
i soggetti preposti all'esercizio del potere di secretazione;
i criteri per l'esercizio del potere di secretazione.
Muovendo da quest'ultimo punto, il legislatore deve indicare i parametri ai quali deve attenersi l'amministrazione nell'individuare in concreto le informazioni di cui è vietata la divulgazione e l'intensità della protezione medesima.
Dai sistemi esaminati è emerso come i legislatori di altri Paesi siano ricorsi al riguardo a tre criteri fondamentali, gerarchicamente ordinati. Il primo, che si è già illustrato, è di carattere funzionale, in quanto circoscrive l'area entro cui può compiersi la scelta di secretazione.
Il secondo parametro ha riguardo al danno che può derivare agli interessi tutelati dal segreto di Stato in seguito alla divulgazione dell'informazione.
Si è visto come su tale criterio si basi il sistema americano di classificazione delle informazioni. E considerato l'analogo sistema accolto da circolari che regolano la materia, non è inverosimile pensare che attualmente anche in Italia sia adottato il parametro del danno per diversificare il livello di segretezza di un documento o di un materiale.
Il criterio del danno, in realtà, assolve a due funzioni. Viene infatti in rilievo sia come criterio-guida per l'esercizio della discrezionalità amministrativa della concreta ed ulteriore selezione delle informazioni in astratto tutelabili col segreto, sia come parametro per misurare l'intensità della protezione richiesta. A questo secondo fine, viene presa in considerazione la probabile entità che deriverebbe dalla libera o non autorizzata circolazione delle notizie.
Infine, il terzo parametro è di ordine temporale ed è in stretto rapporto di dipendenza rispetto agli altri due criteri. Ne consegue che, da un lato, la protezione offerta dal segreto durerà per tutto il tempo in cui sussista il pericolo che la divulgazione di una informazione minacci gli interessi individuati dal legislatore, ciò che giustifica anche la possibilità di protrarre il termine di durata del segreto qualora continui a permanere l'esigenza di proteggere un'informazione la cui riservatezza sia vitale per gli interessi tutelati dal segreto di Stato. Dall'altro lato, il venire meno di uno dei due presupposti della segretezza elimina la necessità di attendere la scadenza del termine di classificazione per rimuovere il vincolo del segreto.
Da tali considerazioni emerge pertanto come sui tre criteri sopra descritti debbano fondarsi sia gli istituti di classificazione e di declassificazione sia le regole per l'esercizio del potere di secretazione.
Nella prospettiva di orientare la riforma della legge n. 801 del 1977, nella direzione che si è appena indicata, sarebbe peraltro opportuno evitare che il criterio relativo al danno assuma connotazioni presuntive analoghe a quelle illustrate commentando l'esperienza americana.
A tal fine bisognerebbe far operare, già all'interno del potere di secretazione, un meccanismo idoneo che potrebbe essere ottenuto inserendo nella procedura di secretazione il riferimento al danno «reale». Più precisamente, si tratterebbe di subordinare l'apposizione del segreto, da un lato, alla concreta ponderazione degli interessi coinvolti e, dall'altro lato, all'identificabilità del danno conseguente alla libera circolazione della notizia, che sia già identificabile prima di procedere alla classificazione.
Quanto al sistema di classificazione, sembrano sovrabbondanti i livelli di segreto cui fa riferimento l'executive order del 1982.
La dottrina americana segnala, del resto, come all'ultima e meno importante classe di segretezza siano da imputarsi grosse quote di responsabilità riguardo al fenomeno di overclassification. E d'altra parte, neppure le già richiamate circolari in materia includono nella categoria del segreto di Stato le notizie riservatissime e quelle riservate, anche se la loro identificazione veniva affidata a criteri meno generici di quello individuante il level confidential.
È pertanto opportuno limitare a due classi i livelli di segretezza. Il massimo grado di protezione dovrebbe corrispondere al livello "segretissimo" individuato dall'eccezionale gravità del danno che potrebbe derivare dalla divulgazione dell'informazione da classificare. Il livello "segreto" andrebbe invece a qualificare i documenti dalla cui rivelazione non autorizzata potrebbe scaturire un danno grave agli interessi indicati dall'articolo 12 della legge n. 801 del 1977.
Eliminato formalmente dalla categoria del segreto di Stato le notizie riservatissime e quelle riservate, tali informazioni andrebbero assoggettate al regime del segreto d'ufficio. Di conseguenza, la serie articolata di ipotesi criminose attualmente contenute negli articoli 256, terzo comma, 258 e 262 del codice penale, dovrebbe venire assorbita dalla fattispecie disciplinata dall'articolo 326 del codice penale.
Problemi di difficile soluzione si pongono invece con riguardo alla durata del segreto. Infatti, nella prospettiva di introdurre precisi limiti temporali al segreto di Stato, non sarebbe logico non prevedere un'analoga limitazione per le notizie che, parimenti relative alla sicurezza nazionale, esulano tuttavia dalla categoria considerata dalla legge n. 801 del 1977. Si ripropone di nuovo la questione della necessità di un coordinamento della legge di riforma sul segreto di Stato con quella che dovrebbe regolamentare il segreto amministrativo.
La riforma della legge n. 801 del 1977, tuttavia può peraltro occuparsi anche di entrambe le categorie di segretezza, quanto meno sotto il profilo della predeterminazione dei termini di durata e, quindi, delle procedure di declassificazione o comunque di riesame dei documenti.
Nella legge di riforma, pertanto, le norme che delineano il sistema di classificazione devono essere seguite da precise disposizioni sulle procedure di declassificazione.
Il modello di declassificazione deve articolarsi in procedure sia automatiche sia a discrezionalità vincolata.
Riguardo al primo gruppo, viene innanzi tutto in rilievo la declassificazione connessa al decorso del tempo prestabilito dalla legge. Si tratta di stabilire una serie di termini legali allo scadere dei quali un'informazione passa dal massimo livello di segretezza a quello inferiore fino alla sua completa declassificazione.
Con riguardo al segreto di Stato, va previsto che una informazione classificata "segretissima" degradi automaticamente a "segreta" dopo sei anni e venga automaticamente declassificata dopo dieci anni.
Le informazioni "segrete" verrebbero automaticamente declassificate dopo otto anni.
Per evitare poi che attraverso l'attuale indeterminatezza della durata del segreto amministrativo, le notizie vengano paradossalmente riservate tra le notizie tutelate dal segreto d'ufficio, occorrerà prevedere termini di durata anche per quest'ultima categoria di segretezza.
A tal fine, dovrebbe prevedersi che le informazioni originariamente "segretissime" possano restare nella classe delle notizie riservatissime per non più di due anni e per altri due anni in quella delle notizie riservate. La stessa disposizione dovrebbe valere per le notizie originariamente "segrete".
In considerazione di una perdurante necessità di mantenere inalterato l'originario livello di segretezza o la classe di stasi di una notizia, va prevista la possibilità di prolungare la durata del segreto in ragione del criterio per cui il tipo di danno correlato al livello di segretezza della notizia non è altrimenti evitabile se non prorogando la durata del segreto. In tal caso, tuttavia, l'autorità di origine dovrà dare comunicazione motivata del provvedimento di proroga sia al Presidente del Consiglio sia al Comitato parlamentare di controllo.
La seconda procedura di declassificazione riprende quella già sperimentata nel sistema italiano. Essa fa capo alla possibilità di predeterminare, fino dal momento della classificazione, che trascorso un determinato periodo di tempo o al verificarsi di un determinato evento, il contenuto di una atto o di un certo materiale perderà valore ai fini della segretezza.
La praticabilità del sistema delineato è per necessità subordinata alla presenza di particolari tecniche di fascicolazione. Il legislatore deve a tal proposito imporre precisi requisiti di forma. Tali indicazioni devono disciplinare, in particolare, la forma di apposizione del segreto. quest'ultima, a sua volta, presuppone che venga definito il concetto di informazione. A tale scopo va introdotta anche nella legge una norma che definisca i possibili oggetti delle informazioni segrete, e cioè i documenti, le notizie e i materiali.
Riguardo alla forma dell'atto di apposizione del segreto, va finalmente stabilito - allo scopo sia di controllare la circolazione delle informazioni, sia di garantire l'esercizio dei controlli previsti dalla legge - che essa debba essere scritta.
Ovviamente, qualora l'informazione sia rappresentata da una cosa, l'atto di apposizione consisterà in un provvedimento separato dal materiale cui si riferisce. Trattandosi invece di una notizia relativa ad un mero fatto, sarà necessario consacrarne il contenuto in un documento che incorporerà anche il provvedimento di apposizione.
Il provvedimento di apposizione dovrebbe indicare la classe di segretezza attribuita all'informazione, l'identità dell'autorità di origine, la data o l'evento di declassificazione e, qualora si tratti di documenti, quali loro parti siano classificate e con quale livello di segretezza e quali non siano invece classificate.
L'insieme delle norme proposte, frutto anche di un laborioso e proficuo lavoro di legislazione comparata e di ricerca fatto svolgere dal gruppo dei deputati del PDS, consentono anche di introdurre nel nostro ordinamento il diritto di accesso alla documentazione relativa alla sicurezza della Repubblica.
L'innovazione, di grande rilievo democratico, apre tra l'altro necessariamente la via all'auspicata introduzione nell'ordinamento italiano di una regola di trasparenza che investa probabilmente l'azione amministrativa, e non soltanto alcuni suoi settori, generalizzando il principio della pubblicità degli atti nella forma particolare del diritto di accesso ad essi ed ai documenti tenuti dall'amministrazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. All'articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il direttore del SISMI è tenuto a comunicare semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni».
Art. 2
1. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il direttore del SISDe è tenuto a comunicare semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni».
Art. 3
1. All'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, impartisce le dispo-sizioni del caso qualora i due servizi si trovino a dovere affrontare la stessa materia o comunque in una condizione di reciproca interferenza».
Art. 4
1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
«In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato le informazioni concernenti fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale, le associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché il traffico illegale di armi, munizioni e materie esplodenti e i delitti previsti dal capo I del libro II del codice penale, commessi con abuso dei poteri inerenti alle funzioni degli appartenenti ai servizi di cui agli articoli 4 e 6».
Art. 5
1. Dopo l'articolo 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis. - 1. La apposizione del segreto di Stato deve tenere conto dell'interesse pubblico alla libera circolazione delle informazioni.
2. Le informazioni di cui all'articolo 12 devono essere classificate secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
3. Ai fini dell'apposizione del segreto di Stato vengono in rilievo le seguenti classifiche di segretezza:
a) «segretissimo» per i documenti e i materiali dalla cui divulgazione possa scaturire un danno di eccezionale gravità agli interessi di cui all'articolo 12;
b) «segreto» per i documenti e i materiali dalla cui divulgazione possa derivare un danno rilevante agli interessi di cui all'articolo 12.
4. Se sussiste il ragionevole dubbio sulla necessità di classificare un'informazione o sul livello più appropriato di classificazione, la relativa determinazione spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla trasmissione del rapporto. Durante tale periodo di tempo, qualora il dubbio riguardi la necessità della classificazione, si presume la segretezza dell'informazione. Qualora il dubbio concerna il livello di classificazione, il documento o il materiale deve essere salvaguardato come informazione segreta».
2. Dopo l'articolo 19-bis della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-ter. - 1. L'apposizione della classifica di segretissimo e di segreto spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di cui all'articolo 2, ai direttori dei servizi per l'informazione e la sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare altri soggetti all'apposizione del segreto.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare il potere di secretazione ai soggetti designati dai Ministri di cui all'articolo 2 e ai direttori dei servizi di cui agli articoli 4 e 6, qualora esista la necessità continuativa e dimostrabile di esercitare il potere di classificazione.
4. Le autorità di cui al comma 3 devono conservare una lista aggiornata dei soggetti autorizzati all'apposizione del segreto e trasmetterla periodicamente, per i riscontri del caso, al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS).
5. Allo scadere dei quattro anni dall'atto di delega, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla riconferma o alla revoca dell'autorizzazione.
6. Nell'ipotesi in cui la delega sia revocata, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì all'individuazione delle autorità alle quali sono contestualmente trasferiti i poteri connessi alle informazioni classificate dalla autorità competente in origine».
3. Dopo l'articolo 19-ter della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 2 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-quater. - 1. Le autorità di cui all'articolo 19-ter, comma 1, devono trasmettere semestralmente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Comitati di cui agli articoli 2, 3 e 11, secondo comma, un rapporto informativo sull'andamento delle procedure di classificazione, di riesame sistematico e di declassificazione delle informazioni».
4. Dopo l'articolo 19-quater della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 3 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-quinquies. - 1. Gli addetti ai servizi di cui agli articoli 4 e 6, senza potere di secretazione, che ritengano di essere in possesso di un'informazione classificabile, devono trasmetterla senza indugio ai direttori dei rispettivi servizi di appartenenza per la classificazione.
2. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi senza potere di secretazione e che dipendono da una delle autorità previste dall'articolo 19-ter, comma 1, devono trasmettere senza indugio a queste ultime le informazioni originate ritenute classificabili».
5. Dopo l'articolo 19-quinquies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 4 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
« Art. 19-sexies. - 1. Un'informazione classificata rimane tale per tutto il tempo necessario per la protezione degli interessi tutelati dal segreto di Stato secondo le disposizioni della presente legge.
2. Quando è previsto uno specifico termine o sono determinabili una data o un evento specifico per la declassificazione, essi devono essere apposti sulla documentazione segreta dall'autorità competente a norma dell'articolo 19-ter.
3. In ogni caso al termine di sei anni dalla data di prima classificazione, un'informazione a livello segretissimo degrada automaticamente a segreta e viene classificata dopo dieci anni dalla data di prima classificazione.
4. Le informazioni segrete sono automaticamente declassificate dopo otto anni dalla data di declassificazione».
6. Dopo l'articolo 19-sexies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 5 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
« Art. 19-septies. - 1. Ai fini della presente legge, l'apposizione del segreto concerne soltanto le informazioni contenute in un documento avente data certa.
2. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.
3. L'atto di apposizione del segreto deve indicare:
a) il livello di segretezza dell'informazione;
b) la data di classificazione;
c) l'identità dell'autorità di origine;
d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;
e) la data o l'evento di declassificazione.
4. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi.
5. Le memorie storiche di cui al comma 4 sono classificate allo stesso livello dell'informazione cui si riferiscono».
7. Dopo l'articolo 19-septies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 6 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
« Art. 19-octies. - 1. Il segreto d'ufficio non può essere opposto se non è identificabile il danno che potrebbe derivarne dalla diffusione di informazioni originate dalla Pubblica amministrazione o comunque utilizzate ai fini dell'attività amministrativa.
2. Le informazioni relative agli interessi di cui all'articolo 12 non classificate ai sensi dell'articolo 19-bis non possono essere coperte dal segreto d'ufficio se non sia identificabile il danno che potrebbe derivare dalla loro diffusione. In tal caso la durata del segreto non può essere superiore a quattro anni dalla data di origine.
3. La stessa disposizione si applica alle informazioni da declassificare ai sensi dell'articolo 19-quinquies le quali pertanto non possono restare nella classe delle notizie riservatissime per più di due anni e non oltre i due anni nella classe delle notizie riservate.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai requisiti previsti nell'articolo 19-septies».
8. Dopo l'articolo 19-octies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 7 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
« Art. 19-novies. - 1. Sono abrogati gli articoli 256, terzo comma, 258 e 262 del codice penale».
9. Dopo l'articolo 19-novies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 8 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-decies. - 1. All'articolo 326 del codice penale dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 261 del codice penale, chiunque rivela notizie attinenti alla sicurezza della Repubblica e dalle quali potrebbe derivare un danno alla sicurezza della Repubblica, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Le pene previste nel primo e nel secondo comma si applicano anche nell'ipotesi di procacciamento illegale di notizie attinenti alla sicurezza della repubblica.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno; tuttavia, la pena è aumentata qualora l'agevolazione concerna le notizie di cui al secondo e al terzo comma"».
10. Dopo l'articolo 19-decies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 9 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-undecies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere di prolungare la durata del segreto, in ragione della perdurante necessità di mantenere inalterato l'originario livello di segretezza o quello inferiore al momento dell'atto di proroga. Il relativo provvedimento motivato deve essere comunicato al Presidente del Consiglio e al Comitato di cui all'articolo 11, secondo comma.
2. L'atto di proroga deve essere tempestivamente notificato al Comitato di cui all'articolo 3 e a quello di cui all'articolo 11 che esprime il suo parere».
11. Dopo l'articolo 19-undecies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 10 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
« Art. 19-duodecies. - 1. Il Comitato di cui all'articolo 3 è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio le irregolarità riscontrate in ordine ai documenti classificati.
2. Il Comitato di cui all'articolo 3 segnala al Presidente del Consiglio i documenti classificati illegittimamente.
3. Nelle ipotesi previste nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio può chiedere chiarimenti alle autorità di origine dell'informazione illegittimamente o impropriamente classificata e la rimette ad essa perché provveda alla declassificazione o comunque a sanare l'irregolarità.
4. Il Presidente del Consiglio impartisce le disposizioni relative alle informazioni non classificate trasmesse dai servizi al Comitato di cui all'articolo 3».
12. Dopo l'articolo 19-duodecies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 11 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«Art.19-terdecies. - 1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, impartisce le direttive sui programmi di riesame sistematico ai fini della declassificazione o degradazione delle informazioni.
2. Presso il Comitato di cui all'articolo 3 è istituito un ufficio per la revisione del materiale classificato e custodito nell'archivio generale.
3. Il riesame sistematico della documentazione avviene d'intesa con le particolari direttive delle autorità indicate nell'articolo 19-ter comma 1. I direttori dei servizi e le autorità di cui al comma 1 dell'articolo 19-ter conducono programmi di riesame sistematico della documentazione classificata non confluita nell'archivio generale.
4. Il Comitato di cui all'articolo 3 provvede al riesame sistematico della documentazione del presidente del Consiglio delle autorità con potere di secretazione da lui direttamente designate».
13. Dopo l'articolo 19-terdecies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 12 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
« Art.19-quaterdecies. - 1. Le informazioni sono declassificate o degradate al livello inferiore di segretezza dall'autorità di origine o dalle autorità da queste delegate.
2. La delega del potere di declassificazione o di degradazione deve avvenire per iscritto e deve essere autorizzata dal presidente del Consiglio dei ministri».
14. Dopo l'articolo 19-quaterdecies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 13 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-quinquiesdecies. - Il diritto di accesso alle informazioni relative alla sicurezza della repubblica si esercita presso gli uffici indicati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale».
15. Dopo l'articolo 19-quinquiesdecies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 14 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-sexiesdecies. - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti, nei modi e nei limiti indicati dalla presente legge.
2. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione.
3. L'istanza di accesso ai documenti deve essere rivolta agli uffici individuati a norma dell'articolo 19-quinquiesdecies e deve essere sufficientemente dettagliata da consentire la ricerca della documentazione richiesta».
16. Dopo l'articolo 19-quinquiesdecies della legge n. 801 del 1977, inserito dal comma 15 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 19- septiesdecies. - 1. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 19-sexiesdecies, l'ufficio richiesto procede al riesame per la declassificazione della documentazione.
2. Il provvedimento di declassificazione o di rifiuto di accesso deve essere notificato entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Qualora siano necessari tempi più lunghi, l'ufficio è tenuto a notificare al richiedente le ragione del ritardo.
4. In ogni caso, il provvedimento di cui al comma 3 deve essere emesso entro sei mese dalla richiesta».
17. Dopo l'articolo 19- septiesdecies della legge n.801 del 1977, inserito dal comma 16 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-octiesdecies. - 1. Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto di accesso, il richiedente può proporre ricorso dinanzi all'autorità indicata nell'atto notificato.
2. Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di conferma, il richiedente può impugnare il provvedimento dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Del provvedimento di conferma della decisione impugnata dinanzi al Presidente del Consiglio devono essere informati il Comitato di cui all'articolo 11, secondo comma e le Camere ai sensi degli articoli 16 e 17.
4. Contro i provvedimenti emessi in prima o in ultima istanza dal Presidente del Consiglio, è ammesso ricorso in cassazione nelle forme della procedura riservata».
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